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al Ministro dell'Interno
Premesso che:
- La legge 515/93 e successive modificazioni, nelle campagne elettorali per le elezioni politiche, regola l'ambito delle spese sostenibili ed ammissibili per ciascun singolo candidato, con l'obbligo della documentazione probatoria delle spese e con indicazione di un tetto di spesa invalicabile, oltre il quale sono previste sanzioni di vario tipo;
- Per le elezioni amministrative dei candidati sindaci e dei presidenti delle province, invece, il combinato disposto delle leggi 81/93 e 267/00, in riferimento alle spese elettorali, non pone limiti quantitativi ad esse e, pur richiedendo un bilancio consuntivo ed individuandone un termine per il deposito, non determina, però, sanzioni nel caso di mancata presentazione né, tantomeno, nell'ipotesi di eventuali, palesi infedeltà;
- Le richiamate norme in vigore regolano le spese relative ai mezzi di propaganda, alle manifestazioni, alla stampa del materiale, al funzionamento dei comitati elettorali ivi compresi i costi delle utenze, delle persone addette ecc., così da rendere correttamente ricevibili i contributi dei sostenitori di ciascun candidato ma anche da renderne controllabile icto oculi la corrispondenza con le uscite dichiarate;
- La legislazione vigente per le elezioni amministrative, allora, così disomogenea, imprecisa e non cogente, rende vana la stessa ratio della norma, con la quale si sarebbero volute rendere precisamente individuabili ed agevolmente verificabili le spese elettorali;
- Il formalismo procedurale di tali norme, sterile perché privo di sanzioni in caso di violazione, provoca situazioni assolutamente inattendibili; alcune dichiarazioni a consuntivo rese in occasioni di elezioni amministrative si pongono certamente al limite dell'impudenza, come è accaduto a Pescara ove Luciano D'Alfonso, sindaco eletto dello schieramento di centro-sinistra, a consuntivo di una campagna elettorale da lui svolta con enorme dispendio di mezzi, di attività promozionali e di personale, ha sfrontatamente depositato un bilancio consuntivo di soli 90.000 euro circa;
- La vicenda pescarese rappresenta un vero e proprio scandalo, una vera e propria presa in giro di una legislazione che, pur essendo imperfetta, chiede di essere rispettata soprattutto da parte di chi assume una rilevante veste istituzionale, sol che si consideri la munificità elettorale, mai vista in elezioni precedenti, da parte dell'attuale sindaco, che ha dato fondo a risorse sicuramente milionarie (in euro valuta) e che con una dichiarazione palesemente falsa ed inattendibile, provoca sconcerto e non favorisce la trasparenza delle fonti di finanziamento;
tanto esposto
Si chiede di sapere:
- Se il Ministro in indirizzo non ritenga, nell'ambito della delega a lui attribuita dall'articolo 2 della legge n. 131/2003, ovvero in virtù di altra iniziativa legislativa, nell'ottica di una necessaria ed equa uniformità legislativa tra elezioni politiche ed elezioni amministrative, di introdurre, in riferimento alla elezione dei Presidenti delle province e dei Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ad una certa soglia, norme relative alle spese ed ai finanziamenti elettorali analoghe a quelle che già disciplinano le campagne per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Risposta pervenuta il
Altre
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