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20 luglio 2005
Spoil System Regione Abruzzo: interrogazione su Ddl n. 22/2005, relativo a "Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo"

Interrogazione al Ministro degli Affari Regionali

- In data 12 luglio 2005, con deliberazione n° 601/C, la Giunta Regionale dell’Abruzzo ha approvato il d.d.l. n° 22/2005, relativo a “Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della regione Abruzzo”;
- Richiamando impropriamente l’art 97 della Costituzione, il primo comma dell’art. 1 della legge istituisce la corrispondenza obbligatoria tra la durata degli organismi degli Enti nominati o comunque dipendenti dalla Regione e la durata della legislatura;
- il comma 2 dello stesso art. 1, stabilisce, che qualsiasi nomina dei vertici individuali e collegiali, dettagliatamente elencati, conferita dagli organi di direzione politica della Regione, decada automaticamente con l’insediamento del nuovo Consiglio regionale;
-tra gli organi soggetti a questa legge si indicano specificamente anche quelli di controllo, così violando la funzione stessa dell’organo;
- negli organismi di vertice sono ricompresi anche i presidenti ed i componenti dei Consigli di Amministrazione delle società di capitali controllate o partecipate dalla Regione, con ciò violando tutti gli Statuti che di cui esse si sono legittimamente dotate nel rispetto della propria autonomia, sancita dal Codice Civile ;
- l’art. 2 prescrive la decadenza di tutte le nomine in essere all’atto dell’entrata in vigore della legge e stabilisce, inoltre, che entro i quarantacinque giorni successivi alla sua promulgazione, si proceda alla ricostituzione di tutti gli Organi così automaticamente decaduti, salvo avvenuta conferma, con ciò violando il principio inderogabile della esclusione della retroattività delle leggi;
- dispone, infine, che gli organi indicati all’art. 1, adeguino i loro statuti alle disposizioni di questa legge;
- appaiono evidenti macroscopiche violazioni della Costituzione, in riferimento ai requisiti di imparzialità degli uffici della Pubblica Amministrazione, come prescritto proprio dal 1° comma dell’art. 97 della Carta, poiché, in base a questa legge, tutti gli organi di vertice della Regione sarebbero da essa nominati sulla base della contiguità e coerenza politica di essi con lo schieramento di maggioranza, ivi compresi quelli di controllo, che, in questo modo, sarebbero nominati da coloro nei confronti dei quali dovrebbero esercitarlo;
- altrettanto evidentissime sono le violazioni del Codice Civile, poiché la decadenza automatica, prescritta dall’art. 2 della legge, si pone in insanabile contrasto con gli artt. 2383 e 2400, ove essi prescrivono che gli amministratori ed i sindaci delle società siano soggetti solo ed esclusivamente alle assemblee, le quali, uniche, possono provvedere alla eventuale loro revoca;
- la revoca ope legis, prevista da questa legge comporta, perciò, una inammissibile ingerenza nella materia dell’ordinamento del diritto civile, che è potestà legislativa esclusiva dello Stato;
- appare assolutamente intollerabile, inoltre, la violenta indicazione, espressa da questa legge, della volontà di interferire politicamente nella vita e le attività di Enti e Società che gestiscono autonomamente settori vitali della pubblica amministrazione, attraverso la revoca degli amministratori, prescindendo dalla loro competenza e dai risultati conseguiti;
- le conseguenze dell’entrata in vigore di una tale legge, infine, oltre a produrre una prevedibile, enorme massa di ricorsi in ogni sede giurisdizionale, con conseguenti, gravi effetti sulle finanze regionali, saranno assolutamente devastanti per le attività degli organismi interessati, i quali si limiteranno, per il futuro, a gestire l’ordinaria amministrazione, per la evidente necessità di una programmazione dell’attività che sia limitata ai tempi presumibili di una legislatura

chiede di sapere

quali iniziative si intendano adottare per impedire gli effetti perversi e devastanti dell’entrata in vigore di una tale infausta legge.

Risposta pervenuta il 8 novembre 2005

Altre risorse:
http://www.andreapastore.com/comunicati_stampa.asp?ID=213

 
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